La disciplina del condominio negli edifici, dettata dal legislatore del 1942, è stata, nel corso degli anni, oggetto di innumerevoli e non sempre conformi interpretazioni giurisprudenziali, che hanno contribuito alla costruzione di una normativa complessa e non del tutto intellegibile.
Le questioni maggiormente discusse, infatti, riguardavano alcuni temi di matrice giuridica sostanziale e processuale quali, ad esempio, la distinzione tra vizi assembleari che comportano la nullità della delibera e quelli, invece, che la qualificano semplicemente come annullabile. Numerose, poi, le questioni inerenti alla trasparenza della gestione del condominio da parte dell’amministratore: questioni che tuttavia si scontravano ed ancora oggi debbono essere bilanciate con un altro opposto interesse, ovvero quello alla tutela della sfera privata della persona.
Con la Legge 220/12, il legislatore ha riformulato, in gran parte modificandola, la disciplina codicistica, cristallizzando il lungo iter giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia, in primo luogo attraverso il recepimento dei più recenti e consolidati approdi della Corte di Cassazione. Sul punto è poi intervenuto, nell’ottobre 2013, il Garante per la protezione dei dati personali, dettando delle linee guida specifiche inerenti al trattamento delle informazioni personali ed eventualmente sensibili in tale peculiare contesto di riferimento.
Le predette linee guida hanno sottolineato la necessità di rispettare alcuni fondamentali principi e regole di comportamento al fine di rendere lecito e corretto l’utilizzo dei dati personali all’interno della realtà condominiale.
Uno degli aspetti più delicati concerne sicuramente la figura ed i poteri dell’amministratore di condominio: egli può trattare esclusivamente le informazioni, relative ai condomini, che siano funzionali e strumentali all’espletamento delle sue funzioni ed allo svolgimento dei compiti di gestione, in virtù dei principi di necessità, proporzionalità e non eccedenza. Può quindi utilizzare gli indirizzi dei condomini, ad esempio per convocare l’assemblea, ma non può trattare nessuna informazione non correlata all’amministrazione del condominio, come la mancata risposta alla convocazione o ai solleciti di pagamento.
L’amministratore può poi utilizzare i numeri di telefono (fissi e mobili) dei condomini solo qualora siano pubblicati in elenchi pubblici oppure quando l’interessato abbia fornito il proprio consenso all’uso. Uso che, in ogni caso, dovrà essere limitato alle comunicazioni inerenti alle questioni condominiali e non potrà essere diffuso a terzi.
Quanto invece all’organo per mezzo del quale si attua la gestione comune, e quindi all’assemblea di condominio, uno degli aspetti maggiormente discussi concerne la partecipazione all’adunanza di soggetti terzi, come tecnici o consulenti. Questi ultimi possono presenziare all’assemblea soltanto nel momento in cui si discute, all’ordine del giorno, la proposta che vede coinvolte le loro competenze professionali o il loro apporto lavorativo, senza quindi venire a conoscenza di informazioni e dati ulteriori che riguardino i condomini o i rapporti tra gli stessi ed il condominio.
Sia nell’ipotesi di trattamento delle informazioni personali da parte dell’amministratore, che nel caso dell’assemblea, il Garante detta quindi una serie di cautele, e prima ancora di principi, da osservare, solo in attuazione dei quali può considerarsi effettivamente tutelata la posizione del singolo condomino-interessato. In particolare, l’amministratore di condominio, nell’espletamento dei propri compiti e poteri, dovrà assicurare l’osservanza e la corretta applicazione delle suddette regole, garantendone il rispetto sia nei confronti dei condomini che nei riguardi di soggetti terzi che entrino in contatto con la realtà condominiale.