I casi risolti con sentenza 16111/2013 dalla Cassazione e con provvedimento n.187/2016 del Garante per la privacy
Il diritto all’oblio non è un diritto assoluto, in quanto è soggetto a limitazioni derivanti dal bilanciamento con altri diritti. In particolare esso spesso viene a porsi in contrasto con il diritto di cronaca e la libertà di informazione sanciti dall’art. 21 della Costituzione e dalle altre carte sovranazionali e internazionali che tutelano i diritti fondamentali.
Pur non esistendo una definizione univoca del diritto all'oblio, nell'ambito del trattamento di dati personali con finalità giornalistiche o per altre attività di informazione (si pensi ad esempio ad un blog) esso può essere definito come la facoltà dell’interessato di chiedere al titolare di una testata giornalistica, di un blog o di un motore di ricerca la cessazione del trattamento dei propri dati personali, utilizzati per finalità di informazione, mediante la cancellazione o la deindicizzazione (nel caso dei motori di ricerca), di una notizia non più attuale ovvero nel caso in cui non vi sia più un interesse generale alla sua conoscibilità.
Il provvedimento 187/16 del Garante per la privacy ha chiarito il concetto di attualità della notizia, collegandolo alla possibilità di attualizzazione di un fatto risalente grazie alla sua connessione con una notizia recente. Tale tema era già stato oggetto della sentenza della Cassazione n. 16111/13. I due citati provvedimenti costituiscono insieme un buon punto di partenza per delineare i limiti del diritto all’oblio con riferimento al suo bilanciamento con il diritto di cronaca nell’ordinamento italiano.
Articolo tratto da: "Fabio Fanigliuolo, "Attualità eattualizzazione nel diritto all'oblio” - sul sito Jei